L’alcoltest dalle strade ai canali di Venezia. Con la delibera 266 di modifica del regolamento per la circolazione acquea, entra in vigore il divieto di condurre barche e gondole con un tasso di alcol superiore a 0,5 g/l o sotto l’effetto di droghe (con le stesse regole e controlli che valgono sulla strada).
Molte le novità sostanziali introdotte al regolamento. Il nuovo comma 27 dell’articolo 2 sulla “Circolazione” introduce il divieto “a “condurre unità a remi o a motore con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti”: una novità epocale per la circolazione acquea alla quale vengono applicate le norme del codice della strada “in quanto compatibili”. Alcoltest e esame per gli stupefacenti obbligatori, dunque, a richiesta delle forze dell’ordine: “Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è punito con la medesima sanzione di cui alla positività dell’accertamento”.
Ma i divieti per navigare tra i canali non finiscono qui. Non si potrà parlare al telefonino (se non con il viva voce o l’auricolare) o ascoltare la musica con le cuffie. Ci sarà l’obbligo di “tenere” la sinistra (e non più la destra) negli incroci tra barche in Canal Grande e massimo due gondole (non più tre) potranno affiancarsi, inoltre entrerà in vigore l’obbligo per tutte le barche a motore (non da diporto) di essere dotate di Gps integrato con il sistema di video controllo Argos.